Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16067 del 10 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'apprezzamento della eccessivitą dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o ritardato adempimento, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitą se non negli aspetti relativi alla motivazione.

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