(massima n. 1)
La deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. 24 novembre 1990, n. 392, contenente la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori in materia civile e penale integra un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità dell'art. 3 comma secondo delle disposizioni sulla legge in generale e che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione emanato nell'esercizio di un potere di controllo. Pertanto la disposizione contenuta nella predetta determinazione tariffaria la quale prevede, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano stati contestati nella loro congruità, oltre gli interessi di mora, la rivalutazione monetaria automatica dei crediti stessi secondo la disposizione dell'art. 429 c.p.c., come modificato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, derogando alla disposizione generale in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224 c.c., esorbita dai limiti dell'anzidetto potere regolamentare che è ristretto alla fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati e procuratori per la loro opera professionale e, pertanto, non può essere applicata dal giudice non avendo il vigore e la forza di una norma giuridica.