(massima n. 1)
La statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. rappresenta un capo si sentenza capace di autonomo passaggio in giudicato; conseguentemente, il creditore vittorioso in primo grado ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado (da detta norma investito del dovere di rivalutare il credito anche d'ufficio) abbia pronunciato in senso negativo sulla rivalutazione sia che abbia omesso di pronunciare, restando inibito al giudice del gravame di attribuire all'appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dell'intervenuto giudicato interno.