(massima n. 1)
Nel credito di lavoro la rivalutazione non ha funzione risarcitoria ma costituisce, al pari degli interessi, componente del credito originario, entrando a far parte del patrimonio del lavoratore indipendentemente dall'effettivitą del danno, per il solo fatto che il pagamento avvenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto. Ne deriva, con riguardo all'ipotesi di sospensione cautelare adottata in forza di conforme previsione del contratto collettivo e successivamente revocata in conseguenza dell'esito favorevole per il lavoratore del procedimento penale a suo carico, che sulle retribuzioni maturate nel corso del periodo di sospensione sono dovuti gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dalle singole date di maturazione.