(massima n. 1)
Il disposto del terzo comma dell'art. 429 c.p.c., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilitą di retribuzione attribuite, a norma dell'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilitą economica che da questo il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento dell'attivitą lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento.