(massima n. 1)
Con riguardo a liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, il trattamento di favore riconosciuto al credito del lavoratore dipendente per effetto della declaratoria d'incostituzionalitą (Corte cost. sent. n. 204 del 1989) del combinato disposto degli artt. 59 l. fall. e 429, comma 3, c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione di detto credito tra l'apertura del fallimento e la definitivitą dello stato passivo, nonché degli artt. 55, comma 1, e 54, comma 3, l. fall., nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su tali crediti nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento non si estende ai crediti derivanti dai rapporti di agenzia, per i quali opera l'originaria disciplina della legge fallimentare, non essendo riferibili agli agenti, in quanto lavoratori autonomi, i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione (come rilevato da Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 226); con la conseguenza che i crediti derivanti dallo scioglimento del rapporto di agenzia non sono suscettibili di rivalutazione successivamente all'inizio della liquidazione coatta amministrativa; mentre i correlativi interessi, decorrenti in pendenza della procedura, devono essere collocati in chirografo.