(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilitą del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneitą delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione.