(massima n. 1)
Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, comma 2, c.p.c., deve essere verificata con riferimento alla "sentenza", completa di motivazione e di dispositivo, sicché è irrilevante la sussistenza o meno della sottoscrizione sul dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d'udienza abbia attestato la regolarità formale.