(massima n. 1)
La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza nel rito del lavoro, ove è inapplicabile il principio dell'interpretazione e della integrazione del dispositivo alla luce del tenore della motivazione, comporta, quando non è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, la nullità della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, nn. 3-5, c.p.c., a meno che il contrasto non sia limitato ad un punto marginale della sentenza, quale quello delle spese di causa, e non debba, perciò, essere risolto dandosi la prevalenza al dispositivo, secondo il principio della intangibilità di questo atto, che, essendo letto in udienza ed utilizzabile come autonomo titolo esecutivo, è dotato di una sua esterna rilevanza.