(massima n. 1)
Sui crediti del datore di lavoro verso il lavoratore (nella specie, relativi all'esecuzione mal fatta del lavoro) non spettano gli interessi ove non sia stata formulata specifica domanda nč in primo grado, nč in appello, dovendosi escludere l'applicabilitā del disposto di cui all'art. 429, terzo comma, c.p.c., e, quindi, dell'automatismo insito in detta previsione, riconosciuto solo in favore del lavoratore.