(massima n. 1)
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato la illegittimitą costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gią previsto per i crediti previdenziali, ai crediti di lavoro dei dipendenti privati in attivitą di servizio, su detti crediti continuano a spettare, in caso di inadempimento, interessi legali e rivalutazione monetaria (ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.), e gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento e fino a quello di soddisfacimento del creditore.