(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il rinvio della causa per la lettura del dispositivo ad udienza successiva a quella della discussione non č causa di nullitā della decisione o del procedimento in quanto non comporta la violazione del diritto di difesa, non ledendo alcun interesse sostanziale delle parti, che hanno facoltā, se vogliono essere presenti, di proseguire la discussione e di prendere immediatamente conoscenza del dispositivo. (Principio affermato con riguardo a fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 429, primo comma c.p.c. introdotta dall'art. 53 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008).