(massima n. 1)
In tema di contratti agrari, mentre i crediti maturati dall'affittuario coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale hanno natura di credito di valuta (e non sono, conseguentemente, soggetti al precetto di cui all'art. 429 comma terzo c.p.c.), nei contratti associativi (quale quello di colonia) il coltivatore, allorché reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sģ che il relativo credito va in ogni caso qualificato «da lavoro» agli effetti previsti dal citato art. 429 del codice di rito. (V. Corte costituzionale, 2 novembre 2000, n. 459)