(massima n. 1)
Con riguardo al credito del lavoratore che insorga unitariamente ad una determinata data, quale quello per indennitą di anzianitą, la rivalutazione va effettuata applicando il corrispondente indice al momento del saldo e gli interessi legali vanno poi riconosciuti sul complessivo importo risultante da detto calcolo, mentre resta esclusa la possibilitą di computo degli interessi medesimi su scaglioni differenziati in base a rivalutazione progressiva dell'originario capitale (computo da eseguirsi nel diverso caso dei crediti per differenze retributive che maturino progressivamente nel corso del rapporto).