(massima n. 1)
Nel rito del lavoro nel caso in cui il giudice dopo aver ritualmente (ex art. 429 c.p.c.) letto in udienza il dispositivo che decide la controversia a lui sottoposta, ometta di trascriverlo nel testo della sentenza successivamente depositata (ai sensi dell'art. 430 c.p.c.), non si determina un vizio che comporta l'inesistenza o la nullità della sentenza, ove sia possibile nel testo di quest'ultima la chiara identificazione del suo contenuto dispositivo, dovendosi aver riguardo anche per i particolari requisiti di forma stabiliti per la sentenza (art. 132 c.p.c.) all'elemento contenutistico, sempre che sia desumibile dallo stesso atto. In tal caso all'omissione suddetta può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.