(massima n. 1)
Nel rito del lavoro soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullitā della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilitā deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso č configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, č consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato mero errore materiale nella sentenza di merito la quale, nell'accogliere la domanda al pagamento di differenze retributive, recava in dispositivo la condanna ad una somma calcolata in base al livello richiesto dal lavoratore e in motivazione il riconoscimento dell'inquadramento in un maggior livello non richiesto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/03/2016).