(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro il dispositivo deve essere interpretato in sintonia con la motivazione, pertanto, se nella motivazione della sentenza siano contenuti tutti gli elementi per la quantificazione delle somme dovute al lavoratore, il dispositivo che abbia dichiarato il diritto della parte al risarcimento del danno integra una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di quella somma. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il dispositivo della sentenza emessa dal giudice di rinvio, contenente l'affermazione del diritto della parte al risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, non nella misura indicata nella sentenza di primo grado, ma limitatamente ad un periodo pił breve, da calcolarsi con i medesimi criteri di cui alla sentenza di primo grado anche in ordine agli accessori, solo apparentemente fosse una sentenza dichiarativa, trattandosi invece di una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di somme ben determinate, risultanti dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado).