(massima n. 1)
La domanda con cui il lavoratore sospeso, allegando l'illegittimitą della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda, quale ristoro per aver subito l'illegittima sospensione del rapporto, la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale, ha natura di domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, onde alle somme spettanti al lavoratore si applica il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in base all'art. 429 comma terzo, c.p.c. (che si applica a tutti i crediti del lavoratore, anche se di natura risarcitoria), restando esclusa l'applicabilitą dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ove riferito ai rapporti di lavoro privati), il quale, comunque, riguarda l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie e non anche di quelle risarcitorie.