(massima n. 1)
Gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro tardivamente corrisposti, ivi compresi quelli concernenti il lavoro pubblico per i periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, vanno liquidati d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., senza necessitą di una specifica domanda del lavoratore, e quindi anche a prescindere dalla loro quantificazione operata dal lavoratore medesimo.