(massima n. 1)
L'indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni deve essere rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 210 del 1992 ma, trattandosi di un credito di natura assistenziale, l'ente debitore, in caso di ritardo nell'adempimento, č tenuto a corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., nella maggiore misura, alla stregua dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.