(massima n. 1)
Le somme liquidate a favore del lavoratore protetto (ex L. n. 482 del 1968) e non assunto, a titolo di risarcimento per l'ingiustificata inosservanza, da parte dell'imprenditore, dell'obbligo di assunzione, costituiscono crediti di lavoro e sono pertanto suscettibili di rivalutazione automatica anche d'ufficio a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.