(massima n. 1)
Poiché gli accessori sono una componente del credito, il giudice ha l'obbligo di liquidarli (art. 429, terzo comma, c.p.c.) solo ove essi siano espansione del credito dedotto in controversia; ove nel corso del giudizio la parte, convenuta per il pagamento, spontaneamente paghi una somma corrispondente ad un credito fondato su un diverso titolo (pagamento tuttavia idoneo a far venire meno l'interesse per il petitum azionato), poiché il rapporto cui si riferisce il pagamento non era oggetto della controversia, il giudice (art. 112 c.p.c.) non può decidere sui relativi accessori in quanto estranei alla materia della controversia stessa.