(massima n. 1)
Poiché nei procedimenti in materia di lavoro, in caso di contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, il dispositivo – immodificabile – viene ad essere privo della necessaria motivazione, la sentenza va annullata anche di ufficio da parte della Corte di cassazione, una volta che il passaggio in giudicato sia stato impedito dalla presentazione di un ricorso, pur basato su di un diverso motivo, non affetto da improcedibilità o inammissibilità, ai fini dell'eliminazione del contrasto stesso. (Nella specie col dispositivo era stata totalmente rigettata la domanda di corresponsione dell'assegno di invalidità, mentre nella motivazione si era affermato il diritto dell'interessato al medesimo assegno fino al 26 novembre 1983, data da cui il trattamento non spettava più per la carenza dei nuovi requisiti reddituali. La sentenza era stata impugnata per cassazione solo dall'Inps, che aveva lamentato l'omesso esame della domanda di restituzione di ratei corrisposti sulla base della sentenza di primo grado. La Suprema Corte annullando la sentenza anche per l'accoglimento del motivo di ricorso, ha previsto che il giudice di rinvio – in considerazione anche del divieto di reformatio in peius – accolga la domanda di restituzione in tutto o in parte a seconda della sua decisione sulla domanda di pensione).