(massima n. 1)
In base agli artt. 276, 132, 429 e 437 c.p.c., anche nel rito del lavoro la paternitą della decisione spetta al collegio che l'ha deliberata in camera di consiglio, essendo la funzione della lettura del dispositivo solo quella di rendere pubblica ed immodificabile la decisione. Nell'epigrafe della sentenza d'appello, pertanto, deve essere indicato il nominativo dei membri del collegio che ha assunto la decisione e non quello dei componenti del collegio presenti alla lettura del dispositivo, se, per irregolaritą, si sia verificata una diversitą di composizione.