(massima n. 1)
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalitā liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui č consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilitā di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale gli interessi compensativi erano stati riconosciuti al tasso legale, sulla somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di equo premio, dalla data della messa in mora sino a quella di deposito della sentenza di primo grado). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/03/2014).