(massima n. 1)
Quando la composizione del collegio giudicante che nel rito del lavoro non deve risultare dal dispositivo letto in udienza (art. 429 c.p.c.), il quale assume autonoma rilevanza documentale limitatamente al contenuto volitivo della decisione, non pił modificabile dai suoi autori č indicata in modo identico sia nel ruolo e nel verbale dell'udienza di discussione, sia nell'intestazione della sentenza, deve presumersi sino a prova contraria, in base al principio di legittimitą che assiste gli atti processuali, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati (togati o meno) che hanno partecipato alla discussione.