(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in cui il dispositivo della sentenza letto in udienza assume rilevanza esterna e non č modificabile in occasione del deposito della sentenza comprensiva della motivazione, non ha rilievo sostanziale e la circostanza che la sentenza depositata, contenente una motivazione coerente con il tenore del dispositivo letto in udienza, rechi evidentemente per un errore materiale, correggibile con la relativa procedura un dispositivo di opposto contenuto, ed č quindi inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga denunciato il contrasto tra la motivazione e quest'ultimo dispositivo.