(massima n. 1)
L'art. 429, terzo comma, c.p.c., in tema di riconoscimento, con la sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro, del maggior danno da svalutazione monetaria subito dal lavoratore, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall'art. 409 dello stesso codice e si applica, pertanto, anche ai crediti di coloro che abbiano prestato energie lavorative (in termini di attività manuale o di collaborazione direttiva) nell'ambito di contratti associativi agrari (come, nella specie, quello di colonia parziaria), atteso, in particolare, che il contratto associativo agrario dà luogo ad un'impresa connotata da comunione di scopo ma da bilateralità di parti; mentre è in contrario irrilevante che in tale contratto il coltivatore compartecipi al rischio dell'impresa, riferendosi siffatta alea all'eventualità che alla prestazione del lavoro consegua un controvalore più o meno remunerativo – a seconda della qualità e quantità della produzione nonché dell'andamento del mercato – e non già alla fase della ripartizione dei prodotti con il concedente.