(massima n. 1)
L'art. 429, terzo comma, c.p.c., col prevedere che il credito da lavoro produce interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, sancisce con norma inderogabile solo la responsabilitą, anche incolpevole, del datore di lavoro per il ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che nulla impedisce alle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale di modificare il termine di adempimento, a condizione che non venga reso eccessivamente gravoso per il lavoratore l'esercizio dei propri diritti.