(massima n. 1)
Ove il lavoratore, pur non incombendone l'onere, provveda direttamente, in sede di ricorso introduttivo, a quantificare l'importo del proprio credito calcolando anche la rivalutazione e gli interessi, la relativa richiesta non può che essere riferita al momento in cui viene formulata (ossia al momento in cui si arrestano i conteggi), non potendo considerarsi indifferenti il tempo (spesso consistente e comunque imprevedibile in relazione alla durata del processo) intercorrente tra la formulazione della pretesa creditizia (per sua natura «dinamica» in virtù del meccanismo previsto dall'art. 429 c.p.c.) e l'effettivo soddisfo, né potendo la suddetta quantificazione operata nel ricorso introduttivo essere interpretata, in assenza di chiari ed inequivoci elementi contrari, alla stregua di una rinuncia avente ad oggetto crediti certi e futuri, stante la naturale ed automatica maturazione degli interessi e della rivalutazione secondo il meccanismo indicato dagli artt. 429 c.p.c. e 150 att. c.p.c.