(massima n. 1)
Nel rito del lavoro il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'interpretazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute nella motivazione che siano con esso incompatibili sono da considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado che aveva riconosciuto in dispositivo il diritto a rendita per una infermità accertata in percentuale inferiore al minimo indennizzabile ed aveva accennato in motivazione all'applicabilità del cumulo in relazione ad altra rendita goduta per pregresso infortunio.