(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui, in relazione a crediti di lavoro, sia prevista una disciplina convenzionale degli interessi di mora, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. trova applicazione, alternativamente, il regime pił favorevole tra quello legale e quello pattizio, dovendosi escludere la cumulabilitą dei due regimi suddetti.