(massima n. 1)
Pur costituendo principio generale desumibile dal combinato disposto degli artt. 132 e 276 c.p.c. che la paternitā della decisione deve essere attribuita esclusivamente al giudice o al collegio che ha elaborato la decisione stessa e che, sia nell'epigrafe della sentenza-documento che nell'intestazione del dispositivo in materia di lavoro e previdenza, deve essere riportato il nominativo dei giudici o del giudice che ha assunto la decisione medesima, nell'ipotesi in cui risulti che uno dei membri del collegio indicato nell'intestazione della sentenza non compaia tra i nominativi di coloro che hanno assistito all'udienza di discussione ed hanno trattenuto la causa in decisione, si versa in un caso di irregolaritā dell'intestazione (a cui non č riconoscibile un'autonoma efficacia probatoria), la quale non comporta effetti sulla validitā della pronuncia, posto che essa non viola il principio dell'identitā dell'organo presente all'udienza di discussione con quello deliberante.