Che cosa significa "Discussione"?
Il dibattimento e dunque l'istruzione probatoria, termina con la discussione; essa consente al pubblico ministero e ai difensori delle parti private (nell'ordine previsto dall'art. 523 c.p.p.) di formulare le proprie conclusioni. Il loro contributo consente al giudice di arrivare ad una formulazione della sentenza in maniera più attinente al caso perché consente di evidenziare prospettive differenti. Sebbene non siano consentite divagazioni, il giudice - presidente gestisce il corretto andamento della stessa regolando altresì lo svolgimento delle repliche alle conclusioni. Anche le repliche seguono l'ordine previsto dall'art. 523 c.p.p. Più in generale la discussione segue non solo nei riti ordinari in primo ed in secondo grado, ma anche al termine di alcuni procedimenti speciali come per il rito abbreviato (condizionato o non), per l'immediato o il giudizio direttissimo. Salvo rarissimi casi, non è possibile interrompere la discussione per introdurre nuove prove.