(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale la statuizione contenuta nel dispositivo e letta in udienza; tale contrasto costituisce motivo di nullitā della sentenza ed č rilevabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, dovendosi escludere che l'impugnazione, per qualsiasi motivo proposta, consenta il rilievo d'ufficio del contrasto tra dispositivo e motivazione ove a tale proposito non sia stato prospettato uno specifico motivo di impugnazione. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver compensato le spese processuali nei gradi precedenti, senza rilevare che tale statuizione, pur contenuta in motivazione, non era stata riprodotta in dispositivo, che, difformemente dalla motivazione, condannava la societā soccombente a pagare le spese processuali per tutti i gradi di giudizio fino a quel momento intercorsi).