(massima n. 1)
Il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilitą economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte. Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata.