(massima n. 1)
Ai fini del risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo, ai sensi dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, dalle retribuzioni maturate nel periodo dal licenziamento alla sentenza di annullamento dello stesso deve essere detratto l'importo delle somme eventualmente percepite dal lavoratore in altra occupazione; detto importo va calcolato con riferimento al momento di erogazione delle somme, dovendo essere rivalutato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. solo il residuo credito, risultante da tale sottrazione, nei confronti del datore di lavoro. (Nella specie la sentenza dei giudici di merito, cassata dalla S.C., ha liquidato il danno detraendo dall'importo delle retribuzioni spettanti per il periodo dal licenziamento alla sentenza, maggiorato d'interessi e rivalutazione, l'ammontare non rivalutato dei compensi percepiti per effetto di altro rapporto di lavoro).