(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui non sia riprodotta nel dispositivo della sentenza la statuizione, quantificata nella motivazione, relativa alla condanna al pagamento degli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in aggiunta alla rivalutazione monetaria del credito per il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, non č ravvisabile un irriducibile contrasto tra il dispositivo stesso e la motivazione tale da escludere l'interpretazione del primo mediante la seconda dal momento che detta statuizione si riferisce ad una sorta di accessorio necessario del credito base.