(massima n. 1)
La sentenza emessa da un pretore diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza di discussione di cui all'art. 62 disp. att. c.p.c. con l'assegnazione della causa a sentenza, ovvero emessa, nel nuovo processo del lavoro, da un pretore diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza in cui, esaurita la discussione orale, dev'essere pronunciata la sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c., è giuridicamente inesistente; tale inesistenza dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice d'appello, il quale non può decidere la causa nel merito, ma deve disporre la rimessione al primo giudice.