(massima n. 1)
L'inapplicabilitą, nel nuovo rito del lavoro, dell'istituto della riserva di provvedimento previsto dall'art. 186 c.p.c. non comporta nullitą insanabile della sentenza, per mancata lettura in udienza del dispositivo, qualora la cosiddetta riserva del giudice, a chiusura della prima udienza fissata per la discussione della causa, si sia risolta, in pratica, in un semplice rinvio di detta udienza e la decisione sia stata poi adottata, con contestuale lettura del dispositivo della sentenza, nell'udienza di discussione successivamente tenuta.