(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, ove, con riferimento ad una sentenza emessa in grado di appello, si verifichi un contrasto, relativamente alla composizione del collegio che ha deciso la causa, tra le risultanze del verbale di udienza e le attestazioni del dispositivo letto in udienza, entrambe riferibili al momento della deliberazione della sentenza, il suddetto contrasto determina, in relazione all'efficacia probatoria propria di tali atti, una assoluta incertezza sul permanere della identitą di tale composizione dal momento della discussione della causa a quello della lettura del dispositivo, con la conseguenza che la suddetta sentenza deve ritenersi affetta da nullitą insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c.; tale nullitą, essendo assimilabile a quella della mancata sottoscrizione della sentenza, prevista dall'art. 161, secondo comma, c.p.c., determina il rinvio della causa, per il riesame del merito, al medesimo tribunale, ai sensi degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, c.p.c.