(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello contenuto nella sentenza, ovvero in caso di contrasto tra quanto risultante dal verbale di udienza rispetto a quanto risultante dal documento-sentenza, per le parti che non sono diretta espressione della funzione giudicante, prevale il verbale di udienza, e le eventuali difformitą rispetto ad esso contenute nel testo della sentenza possono essere corrette con la procedura di correzione degli errori materiali disciplinata dagli artt. 287 ss. c.p.c., senza determinare la nullitą della pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, per assoluta incertezza circa la costituzione del giudice collegiale, avverso una sentenza resa in una causa di lavoro in cui nel verbale di udienza risultava che la sentenza veniva pronunciata dal collegio, all'interno del quale il presidente era anche relatore, mentre nella intestazione della sentenza risultava che essa era stata resa dalla stessa persona fisica indicata nel verbale come presidente, ma quale giudice unico).