(massima n. 1)
In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., in materia di interessi e rivalutazione, salvo che nei rapporti di durata aventi i caratteri della parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3. Tuttavia č configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 143 del 1949 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., purché sia fornita la relativa prova.