(massima n. 1)
La parziale illiquiditą del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto, al momento della cessazione del rapporto, a causa della mancata disponibilitą di tutti gli elementi di calcolo ed, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese, non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del dies a quo degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato le sentenze di merito che avevano disposto la corresponsione di interessi e rivalutazione sull'importo dovuto a titolo di TFR dalla data di cessazione del rapporto in favore di un dipendente Fiat, nonostante l'esistenza dell'accordo aziendale del 5 giugno 1997, che prevedeva il riconoscimento degli interessi solo se il TFR non fosse stato pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro).