(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ivi incluse quelle inerenti a rapporti agrari, la mancanza dell'istruttore e la coincidenza del giudice decidente con il giudice che assume le prove, indispensabili per assicurare i principi di oralitą, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano detto rito, comportano, ove il procedimento si svolga davanti ad organo collegiale, che l'inosservanza del divieto di delegare l'atto istruttorio ad un membro del collegio si traduce non in mera irregolaritą, né in nullitą relativa (sanabile se non dedotta dall'interessato), ma in nullitą assoluta di tale atto, in quanto compiuto da un giudice diverso da quello previsto (art. 158 c.p.c.), con la conseguenza che l'atto stesso resta radicalmente estraneo al processo ed in esso non utilizzabile.