(massima n. 1)
Nell'ampia accezione di credito di lavoro, cui č applicabile l'art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, č compreso anche il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall'inadempimento della societā datore di lavoro all'obbligo, derivante dal contratto, di stipulare polizza assicurativa in suo favore, non essendo da condividere una lettura restrittiva della suddetta espressione, che la circoscriva ai soli crediti di natura retributiva.