(massima n. 1)
Il trattamento di fine rapporto, che matura alla data di cessazione del rapporto di lavoro, produce da tale data rivalutazione e interessi legali, come prescritto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., purché possa in quel momento essere determinato e quindi divenire esigibile. In caso contrario produce gli accessori dal giorno in cui siano disponibili tutti gli elementi di calcolo per la liquidazione definitiva dell'ammontare, anche se ciò si realizza dopo la cessazione del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a interpretazione dell'art. 26 C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica).