(massima n. 1)
L'art. 429 c.p.c. č applicabile anche ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 409 n. 3) dello stesso codice di rito ed, inoltre, gli interessi e la rivalutazione monetaria relativi al credito di lavoro ed afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati d'ufficio dal giudice di appello, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito e concorrono ad esprimere l'entitā esatta al momento della liquidazione con la conseguenza che la mancanza di apposita istanza dell'interessato non esclude il potere-dovere del giudice di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito riconosciuto al lavoratore al momento suddetto, secondo il combinato disposto dello stesso art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. del medesimo codice.