(massima n. 1)
Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, č irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtā non sia avvenuta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2014).