(massima n. 1)
Interessi e rivalutazione monetaria costituiscono, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., parte essenziale del credito di lavoro, con la conseguenza che possono essere attribuiti ex officio nel giudizio intrapreso per la realizzazione del credito stesso, anche in sede di appello, sempre che non siasi sul punto formato un giudicato negativo, che, peraltro č da escludere, pur in difetto di specifico gravame, qualora il giudice di primo grado abbia omesso di provvedere sulla espressa domanda della detta parte di credito.